Le strutture nate per supportare i cittadini nell’orientamento sono:
- Centri per l’Impiego (CPI): offrono ai cittadini iscritti servizi di accoglienza, informazione, orientamento, preselezione e collocamento mirato. È possibile iscriversi compiuti i 15 anni d’età o comunque dopo aver assolto l’obbligo scolastico. Per le persone disabili è possibile iscriversi anche nelle liste riservate alle categorie protette, cosiddette liste speciali. È necessario essere riconosciuti invalidi civili con almeno il 46% di invalidità e richiedere l’accertamento della disabilità.
- Agenzie per il lavoro: imprese preposte all’attività di collocamento al lavoro nate a seguito delle sollecitazioni dell’Unione europea per il monopolio pubblico nel collocamento dei lavoratori. Qualche esempio? Randstad, ANDEL, Jobmetoo sono già partner LIFC e svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, formazione e attività di supporto alla ricollocazione professionale.
- SIL (Sistema Informativo Lavoro): mette in correlazione vari servizi ed enti a livello regionale e provinciale al fine di mettere in relazione le risorse.
- Garanzia Giovani: garantisce ai giovani un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale.
- Eures (European Employment Services): istituita dall’Unione Europea per favorire l’incontro domanda/offerta di lavoro, la mobilità territoriale e la libera circolazione dei lavoratori nei paesi UE e in Svizzera.
La differenza tra liste ordinarie e liste speciali:
- Liste ordinarie
I cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia in cerca di occupazione dichiarano presso i Centri per l’Impiego la loro immediata disponibilità al lavoro. L’iscrizione non è obbligatoria, ma permette di usufruire di servizi e differenti benefici. In seguito all’entrata in vigore del Decreto Legge 34 del 20 marzo 2014, l’iscrizione presso il Centro per l’Impiego non è più legata al domicilio, ma è possibile dare la propria disponibilità al lavoro in un qualsiasi CPI presente sul territorio nazionale. Per iscriversi è necessario recarsi presso un Centro per l’Impiego e riempire una scheda anagrafico/professionale contenente dati personali, titoli di studio, eventuali esperienze lavorative (anche non in regola), le proprie attitudini, predisposizioni ed esigenze, la disponibilità a turni, orari, trasferte e mobilità. Il nuovo iscritto riceverà una copia della scheda, insieme a user-id e password personali per accedere ai servizi online. - Liste speciali
Le persone in età lavorativa, che abbiano compiuto i 15 anni (o comunque che abbiano assolto l’obbligo scolastico) e disoccupate, possono iscriversi alle liste speciali purché appartenenti ad una delle categorie previste dalla legge e non devono aver raggiunto l’età pensionabile. È quindi necessario essere riconosciuti invalidi civili con almeno il 46% di invalidità e richiedere l’accertamento della disabilità; quest’ultima si richiede attraverso il medico di base che rilascerà un certificato telematico con il quale sarà possibile aprire la domanda a Inps (attraverso un patronato o sul sito dell’Inps) per effettuare la valutazione medico-legale. A seguito di questo accertamento, con il verbale che arriverà, sarà possibile iscriversi al collocamento mirato presso il CPI.
Normativa di riferimento per l’accesso al mondo del lavoro per persone con disabilità
- Legge 118/71 – Accertamento dell’invalidità civile (% riconosciuta relativa alla riduzione della capacità lavorativa) – è considerata invalida civile la persona affetta da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo alla quale viene riconosciuta una minorazione fisica, psichica o sensoriale tale da determinare una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore ad 1/3. Si parla di invalidità “civile” quando non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro. Si tratta di una valutazione medico-legale che tiene conto della patologia diagnosticata e di quanto questa limiti le funzioni neurologiche, deambulatorie, sensitive, di autodeterminazione della persona. Con un riconoscimento di almeno il 46% si ha diritto, come previsto dalla Legge 68/99, all’inserimento nelle liste del collocamento mirato riservato ai soggetti disabili.
- Legge 68/99 – Accertamento della disabilità tale accertamento consente di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili ed in particolare ai percorsi di collocamento mirato e la ricerca del posto di lavoro più adatto alla singola persona disabile; infatti, la legge 68/99 ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno. In questa ottica, la dichiarazione di incollocabilità prevista nel vecchio modello utilizzato per il riconoscimento della invalidità civile non ha più ragione di essere e tutti possono essere collocati. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
Anche gli invalidi totali con percentuale di invalidità pari al 100% e 100% più accompagno, hanno diritto:
- alla valutazione delle capacità lavorative;
- ad accedere al lavoro e/o a percorsi di inserimento mirato, qualora tale valutazione risulti positiva.
La visita in Commissione esaminatrice, operante presso le Asl come previsto dalla Legge 104/92, è finalizzata ad individuare la capacità globale, attuale e potenziale per il collocamento lavorativo della persona disabile attraverso la formulazione:
- della diagnosi funzionale che comporta una descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale della persona e si basa su dati anamnestico-clinici, sui dati attinenti alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale eventualmente redatti per la persona disabile nel periodo scolare, sulla valutazione della documentazione medica preesistente;
- del profilo socio-lavorativo della persona disabile attraverso l’acquisizione di notizie utili per individuare la persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità (eventuale diagnosi funzionale e profilo dinamico-funzionale) e di lavoro anche in collaborazione con il comitato tecnico.
L’accertamento è eseguito secondo una apposita scheda per la definizione delle capacità lavorative ed utilizzando precise definizioni medico-scientifiche stabilite dalla normativa di riferimento. La commissione effettua anche le visite sanitarie di controllo sulla permanenza dello stato invalidante o aggravamento delle condizioni di disabilità. In caso di aggravamento delle condizioni di disabilità l’accertamento può essere richiesto sia dalla persona disabile che dal datore di lavoro (art. 8 del D.P.C.M. 13 gennaio 2000).
La relazione conclusiva rilasciata dalla commissione può contenere suggerimenti su eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l’inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile.
- Legge 104/92 – Accertamento dell’handicap è la legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Attesta le ripercussioni sociali e di relazione che una certa disabilità può comportare per la persona. L’handicap è la situazione di svantaggio sociale o di emarginazione in cui viene a trovarsi chi, affetto da una minorazione fisica, psichica o sensoriale, ha difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa (art. 3 comma I Legge n. 104/92). Pertanto, attraverso la certificazione dello “stato di handicap”, si mettono in evidenza le ripercussioni sociali che una certa patologia potrebbe causare a quella specifica persona nel vivere i singoli contesti che quotidianamente frequenta (scuola, lavoro, luoghi ricreativi). L’accertamento viene effettuato presso la Commissione esaminatrice della Asl integrata da un operatore sociale. Nella valutazione circa l’esistenza o meno di uno stato di handicap, la Commissione può rilevare anche una connotazione di gravità di tale stato, quando la minorazione sia tale da ridurre l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3). A seconda della connotazione di gravità o meno, si riconoscono agevolazioni, esenzioni e priorità nell’accesso a specifici servizi e programmi, come il diritto ad alcune agevolazioni fiscali e ai permessi giornalieri/orari in ambito lavorativo, a seconda che si tratti del soggetto riconosciuto o del familiare indicato come caregiver.