Lavoro compatibile

Un obbligo del datore di lavoro è quello di assegnare i compiti lavorativi tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza (già previsto dal D. Lgs.626/1994, Art 4, comma 5 lettera c, poi sostituito dal D.Lgs 81/08 art.18 comma 1 lettera C).

La Legge n.68/99 per i lavoratori disabili assunti tramite il collocamento obbligatorio prevede quanto sopra anche per le aziende che non hanno un medico competente aziendale. Nella commissione vi è un medico del lavoro che di fatto emette un giudizio e indica le mansioni compatibili con lo stato di salute.

Il lavoratore può richiedere al datore di lavoro, per tramite del medico competente aziendale (D.Lgs 81/08 art.41 comma 2 lettera C) previa visita medica e giudizio di idoneità dello stesso, di essere adibito a mansioni compatibili con il proprio stato di salute.

È comunque importante verificare quanto previsto dal proprio contratto e dal CCNL di riferimento; infatti, alcuni contratti collettivi prevedono che, superato il periodo di conservazione del posto, il dipendente (riconosciuto idoneo al lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni corrispondenti al proprio profilo professionale) possa essere utilizzato in mansioni equivalenti nell’ambito della stessa categoria. Qualora ciò non fosse possibile il lavoratore, con il suo consenso, potrà essere adibito anche a mansioni proprie di profilo professionale corrispondente a categoria inferiore.

Anche le condizioni dell’ambiente di lavoro sono importanti, perché possono influire negativamente sullo stato di salute.