Servizi a supporto dell’inserimento lavorativo
I Centri per l’impiego (CPI)
iscrizione nelle liste ordinarie e nelle liste riservate alle categorie protette.
Tutti i disoccupati che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età possono iscriversi all’ufficio di collocamento della propria città.
- Liste ordinarie
I cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia in cerca di occupazione dichiarano presso i Centri per l’Impiego la loro immediata disponibilità al lavoro. L’iscrizione non è obbligatoria, ma permette di usufruire di servizi e vari benefici. In seguito all'entrata in vigore del Decreto Legge 34 del 20 marzo 2014, l’iscrizione presso il Centro Impiego non è più legata al domicilio, ma è possibile dare la propria disponibilità al lavoro in un qualsiasi CPI presente sul territorio nazionale. Per iscriversi è necessario recarsi presso un Centro per l’Impiego e riempire una scheda anagrafico/professionale contenente dati personali, titoli di studio, eventuali esperienze lavorative (anche non in regola ), le proprie attitudini, predisposizioni ed esigenze, la disponibilità a turni, orari, trasferte e mobilità. Il nuovo iscritto riceverà una copia della scheda, insieme a user id e password personali per accedere ai servizi online.
- Liste speciali
Le persone in età lavorativa, che abbiano compiuto i 15 anni (o comunque assolto l’obbligo scolastico), disoccupate possono iscriversi alle liste speciali purché appartenenti ad una delle categorie previste dalla legge (vedi: invalidi civili) e non devono aver raggiunto l’età pensionabile. È quindi necessario essere riconosciuti invalidi civili con almeno il 46% di invalidità e richiedere l’accertamento della disabilità.
Le Agenzie per il lavoro
Diverse dai Servizi pubblici per il lavoro, sono imprese preposte all'attività di collocamento al lavoro nate a seguito delle sollecitazioni dell'Unione europea per il monopolio pubblico nel collocamento dei lavoratori. È stato creato così un modello in regime di concorrenza tra i servizi pubblici e gli operatori privati autorizzati. Un esempio? Randstad, Adecco o Manpower.
Svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, formazione e attività di supporto alla ricollocazione professionale. Tutte le attività sopra indicate devono essere svolte nell'ambito di un sistema coordinato, attraverso il collegamento con la Borsa continua nazionale del lavoro, quale strumento telematico di collegamento e raccordo tra pubblico e privato al fine del collocamento dei lavoratori – completamente liberalizzato con la soppressione dei vecchi Uffici di collocamento e delle relative liste di collocamento – al fine di garantire un mercato del lavoro aperto e concorrenziale.
I SIL
Sistema Informativo Lavoro, regionale, mette in correlazione vari servizi ed enti a livello regionale e provinciale al fine di mettere in relazione le risorse.
Qualche esempio di sito:
Garanzia Giovani
Il piano Garanzia Giovani nasce, a livello europeo, dall’esigenza di garantire ai giovani un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale.
Eures
Nei CPI sono presenti anche i referenti della rete Eures - European Employment Services, istituita dall’Unione Europea per favorire l’incontro domanda/offerta di lavoro, la mobilità territoriale e la libera circolazione dei lavoratori nei paesi UE e in Svizzera.
Normativa di riferimento per l’accesso al mondo del lavoro per persone con disabilità
- Legge 118/71 - Accertamento dell’invalidità civile (% riconosciuta relativa alla riduzione della capacità lavorativa) - è considerata invalida civile la persona affetta da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo alla quale viene riconosciuta una minorazioni fisica, psichica o sensoriale tale da determinare una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore ad 1/3. Si parla di invalidità “civile” quando non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro. Si tratta di una valutazione medico-legale che tiene conto della patologia diagnosticata e di quanto questa limiti le funzioni neurologiche, deambulatorie, sensitive, di autodeterminazione della persona. Con un riconoscimento di almeno il 46% si ha diritto, come previsto dalla Legge 68/99, all’inserimento nelle liste del collocamento mirato riservato ai soggetti disabili.
- Legge 68/99 - Accertamento della disabilità tale accertamento consente di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili ed in particolare ai percorsi di collocamento mirato e la ricerca del posto di lavoro più adatto alla singola persona disabile; infatti, la legge 68/99 ha come finalità la promozione dell'inserimento e dell’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno. In questa ottica, la dichiarazione di incollocabilità prevista nel vecchio modello utilizzato per il riconoscimento della invalidità civile non ha più ragione di essere e tutti possono essere collocati. Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.
Anche gli invalidi totali con percentuale di invalidità pari al 100% e 100% più accompagno, hanno diritto:
- alla valutazione delle capacità lavorative;
- ad accedere al lavoro e/o a percorsi di inserimento mirato, qualora tale valutazione risulti positiva.
La visita in Commissione esaminatrice, operante presso le Asl come previsto dalla Legge 104/92, è finalizzata ad individuare la capacità globale, attuale e potenziale per il collocamento lavorativo della persona disabile attraverso la formulazione:
- della diagnosi funzionale che comporta una descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale della persona e si basa su dati anamnestico-clinici, sui dati attinenti alla diagnosi funzionale e al profilo dinamico funzionale eventualmente redatti per la persona disabile nel periodo scolare, sulla valutazione della documentazione medica preesistente;
- del profilo socio-lavorativo della persona disabile attraverso l'acquisizione di notizie utili per individuare la persona disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarità (eventuale diagnosi funzionale e profilo dinamico-funzionale) e di lavoro anche in collaborazione con il comitato tecnico.
L'accertamento è eseguito secondo una apposita scheda per la definizione delle capacità lavorative ed utilizzando precise definizioni medico-scientifiche stabilite dalla normativa di riferimento. La commissione effettua anche le visite sanitarie di controllo sulla permanenza dello stato invalidante o aggravamento delle condizioni di disabilità. In caso di aggravamento delle condizioni di disabilità l'accertamento può essere richiesto sia dalla persona disabile che dal datore di lavoro (art. 8 del D.P.C.M. 13 gennaio 2000).
La relazione conclusiva rilasciata dalla commissione può contenere suggerimenti su eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro della persona disabile.
- Legge 104/92 – Accertamento dell’handicap è la legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Attesta le ripercussioni sociali e di relazione che una certa disabilità può comportare per la persona. Si tratta della situazione di svantaggio sociale o di emarginazione in cui viene a trovarsi chi, affetto da una minorazione fisica, psichica o sensoriale, ha difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa (art. 3 comma I Legge n. 104/92). Pertanto, attraverso la certificazione dello “stato di handicap”, si mettono in evidenza le ripercussioni sociali che una certa patologia potrebbe causare a quella specifica persona nel vivere i singoli contesti che quotidianamente frequenta (scuola, lavoro, luoghi ricreativi). L’accertamento viene effettuato presso la Commissione esaminatrice della Asl integrata da un operatore sociale. Nella valutazione circa l’esistenza o meno di uno stato di handicap, la Commissione può rilevare anche una connotazione di gravità di tale stato, quando la minorazione sia tale da ridurre l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3). A seconda della connotazione di gravità o meno, si riconoscono agevolazioni, esenzioni e priorità nell’accesso a specifici servizi e programmi.
Con il riconoscimento della connotazione di gravità si ha diritto ad alcune agevolazioni fiscali ed a quelle orarie sul posto di lavoro sia per il soggetto riconosciuto che per un familiare indicato.